Compresa
Per i resi
Gratuita

Garanzia motore per i consumatori dei prodotti “RaceChip RS”, “RaceChip GTS” e “RaceChip GTS Black”

Aggiornamento del 10/2023

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG, Karl-Frasch-Str. 14, 73037 Göppingen, Germania (nel prosieguo il “Garante”) rilascia ai consumatori, come definiti nell‘articolo 3 del Decreto legislativo n. 206/2005 (il “Codice del consumo”), una garanzia motore per i prodotti “RaceChip RS”, “RaceChip GTS” e “RaceChip GTS Black” (in questi tre casi senza spese per il consumatore) (ciascuno denominato nel prosieguo “Dispositivo di controllo aggiuntivo”) con il seguente contenuto e alle seguenti condizioni.

I. Condizione per la conclusione di un contratto di garanzia

La conclusione di un contratto di garanzia motore per i Dispositivi di controllo aggiuntivo con le condizioni ivi contenute presuppone che il consumatore (nel prosieguo il “Beneficiario della garanzia”) restituisca al Garante il certificato di garanzia, che è allegato al rispettivo Dispositivo di controllo aggiuntivo senza spese per il Beneficiario della garanzia (Dispositivi di controllo aggiuntivo “RaceChip RS”, “RaceChip GTS” e “RaceChip GTS Black”), debitamente compilato, datato e sottoscritto, entro 14 giorni dal ricevimento, al seguente indirizzo:

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Karl-Frasch-Str. 14
73037 Göppingen
Germania

II. Oggetto e campo di applicazione della garanzia motore; copertura

1. La garanzia motore copre qualsiasi danno, ai componenti e alle parti di motore riportati in modo definitivo ed esaustivo nell‘elenco qui sotto, che venga causato durante il periodo di garanzia in un veicolo a motore coperto da garanzia, di proprietà del Beneficiario della garanzia, a seguito dell‘utilizzo di un Dispositivo di controllo aggiuntivo (nel prosieguo “Sinistro”):

collettore di aspirazione; albero motore; tutte le parti interne del motore collegate al circuito dell‘olio; cambio (con l‘esclusione dei giunti e degli elementi di accoppiamento integrati nel cambio); alberi cardanici e relativi cuscinetti; pistoni; carter; alberi a gomiti e relativi pignoni; monoblocco; valvole di aspirazione e di scarico incluse nella guida valvola; testata; canne; alberi a camme e relativi pignoni; biella; turbocompressore.

2. Solo veicoli a motore con le seguenti caratteristiche possono beneficiare della garanzia:

  • immatricolazione in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera
  • totale km percorsi non superiore a 100.000 km nel momento in cui si verifica un Sinistro per il quale è prestata la garanzia;
  • uso per scopi privati, ovvero non commerciali (esempi di utilizzi a titolo commerciale sono il trasporto commerciale di passeggeri, le vetture usate per la scuola guida, i mezzi adibiti alle consegne o per effettuare servizi di corriere, i veicoli a noleggio), salvo che il danno non sia imputabile all‘uso commerciale del veicolo;
  • Veicoli a motore con data di immatricolazione non superiore a tre anni al momento in cui si verifica un evento dannoso coperto; e
  • la manutenzione periodica (manutenzione ordinaria, ispezione, piccola manutenzione) prescritta o raccomandata dal costruttore del veicolo è stata eseguita secondo le istruzioni del costruttore da un‘officina autorizzata del marchio ed è debitamente documentata, salvo che il danno non sia imputabile alla mancata esecuzione di questi lavori di manutenzione.

3. Se si verifica un Sinistro, la garanzia motore copre i costi effettivi, e debitamente motivati, sostenuti nell‘esecuzione di qualsiasi riparazione tecnicamente necessaria di componenti e parti del motore di cui al precedente elenco, per un importo massimo di € 3.000,00 (lordo) (centralina aggiuntiva „RaceChip RS“), per un importo massimo di € 5,000.00 (lordo) (centralina aggiuntiva „RaceChip GTS“) e rispettivamente per un importo massimo di € 10.000,00 (lordo) (centralina aggiuntiva „RaceChip GTS Black“) per Sinistro. Se, nel caso di specie, la sostituzione del motore danneggiato dovesse risultare più conveniente della sua riparazione, il diritto al rimborso dei costi coperto da garanzia sarà limitato al costo della sostituzione del componente danneggiato del motore. In nessun caso il Garante sarà obbligato, in forza della garanzia, a effettuare un pagamento per un importo superiore al valore attuale del veicolo immediatamente prima del verificarsi del Sinistro. L‘assunzione di ulteriori costi, in particolare (a titolo non esaustivo) del costo di altre riparazioni o servizi relativi ad altri componenti del veicolo nonché per la compensazione di danni indiretti o perdite, come ad esempio i costi di rimorchio, noleggio di un‘auto sostitutiva o pernottamento, mancato utilizzo, le spese di parcheggio o smaltimento ecc., è espressamente esclusa dalla garanzia motore.

III. Periodo di garanzia

La garanzia inizia, quando le condizioni del paragrafo I si incontrano, da la data di aquisto de la centralina aggiuntiva e ha la durata di un anno (Dispositivo di controllo aggiuntivo “RaceChip RS”) oppure di due anni (Dispositivi di controllo aggiuntivo “RaceChip GTS” e “RaceChip GTS Black”) e, in ogni caso, scade al raggiungimento del termine di percorrenza di 100.000 chilometri.

IV. Esclusioni

1. La presente garanzia non opera quando

  • si tratta di normale usura di componenti e parti del motore coperti dalla presente garanzia sul motore;
  • il danno si verifica a seguito della partecipazione a qualsiasi tipo di competizione, rally, o corse in genere o per i relativi allenamenti;
  • il danno è causato da modifiche al motore e/o ai sistemi di controllo e computerizzati del veicolo prima o durante il periodo di garanzia, in particolare (a titolo non esaustivo) dall‘implementazione di misure volte all‘aumento delle prestazioni o all‘alterazione dei gas di scarico;
  • il danno è causato da carichi assiali o del rimorchio superiori a quelli fissati dal costruttore, ovvero dal superamento del peso complessivo ammesso del veicolo;
  • il danno deriva dall‘inosservanza, da parte del Beneficiario della garanzia, delle istruzioni del costruttore contenute nel manuale d‘uso del veicolo;
  • il danno deriva dall‘inosservanza, da parte del Beneficiario della garanzia, delle condizioni di utilizzo dei Dispositivi di controllo aggiuntivo e/o di altre istruzioni fornite dal Garante nel manuale d‘uso dei Dispositivi di controllo aggiuntivo, ovvero è stato causato dall‘installazione del Dispositivo di controllo aggiuntivo a opera del Beneficiario della garanzia o di una terza parte incaricata dal Beneficiario in violazione delle prescrizioni del Garante;
  • il danno è causato dall‘impiego di carburanti non idonei o altri combustibili, ovvero dall‘impiego di carburanti e altri combustibili non approvati dal costruttore del veicolo, in particolare (a titolo non esaustivo) olio motore;
  • il danno è causato da un incidente, ossia da un evento improvviso durante il quale il veicolo coinvolto subisce direttamente dall‘esterno un impatto meccanico, o da un incidente stradale, ossia da un evento improvviso nel trasporto stradale nel quale si è materializzato un rischio di danni tipico della circolazione stradale;
  • il danno è imputabile a colpa del Beneficiario della garanzia o di una terza parte, in particolare quando il danno è stato causato dall‘uso improprio del veicolo o del Dispositivo di controllo aggiuntivo o da atti deliberati.

2. Inoltre, la presente garanzia non opera in caso di manipolazione o manomissione del contachilometri del veicolo o nel caso in cui un difetto o una sostituzione del contachilometri non sono stati comunicati immediatamente al Garante, rendendo impossibile per questi leggere o verificare il totale complessivo dei km percorsi.

3. È inoltre esclusa qualsiasi richiesta ai sensi della presente garanzia in caso di violazione colposa, da parte del Beneficiario della garanzia, delle disposizioni di cui alla sezione V delle presenti condizioni di garanzia che regolano la procedura da seguire dopo il verificarsi di un Sinistro per il quale è prestata la garanzia, salvo il caso in cui l‘inosservanza di queste disposizioni non sia essenziale per la determinazione del Sinistro né per la determinazione degli obblighi del Garante.

4. È infine esclusa qualsiasi richiesta ai sensi della presente garanzia se il Dispositivo di controllo aggiuntivo è installato in un modello di veicolo per il quale non è stato espressamente approvato dal Garante.

V. Cosa fare in caso di Sinistro

Dopo il verificarsi di un Sinistro per il quale è prestata la garanzia si applicano le seguenti disposizioni:

1. In caso di Sinistro, il Beneficiario della garanzia ha l‘obbligo di informare il Garante tempestivamente per iscritto. La notifica per iscritto deve essere inviata a:

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Karl-Frasch-Str. 14
73037 Göppingen
Germania

2. Insieme alla notifica per iscritto del Sinistro il Beneficiario della garanzia deve presentare la seguente documentazione:

  • ricevuta di acquisto originale del Dispositivo di controllo aggiuntivo;
  • documentazione scritta (ad es. libretto originale di manutenzione programmata del costruttore dell‘auto o fatture originali) attestante l‘effettuazione regolare dei lavori di manutenzione ordinaria, ispezione e piccola manutenzione prescritti o raccomandati dal costruttore del veicolo;
  • copia della carta di circolazione.

3. L'incarico per l'esecuzione di lavori di riparazione o la preparazione di un'offerta a pagamento sono soggetti ad autorizzazione preliminare scritta del Garante.

4. Su richiesta, al Garante deve essere concessa la possibilità di esaminare la gravità del danno subito. A tal fine il Beneficiario della garanzia deve trasmettere al Garante tutte le informazioni in suo possesso sulle circostanze del danno. Il Garante può nominare a proprie spese un terzo esperto per stabilire la causa del danno.

VI. Trasferibilità della garanzia motore

Se, durante il periodo di garanzia, il Beneficiario della garanzia vende il veicolo nel quale il Dispositivo di controllo aggiuntivo è stato installato conformemente al suo scopo, la garanzia motore può essere trasferita all‘acquirente del veicolo, a condizione che il Beneficiario della garanzia informi il Garante per iscritto, immediatamente e in ogni caso entro 14 giorni, della vendita del veicolo e del trasferimento della garanzia motore, indicando il nome completo e l‘indirizzo dell‘acquirente.

VII. Prescrizione dei diritti di garanzia

I diritti risultanti dalla garanzia motore cadono in prescrizione dopo un periodo di 12 mesi dalla fine dell‘anno in cui tale diritto è sorto e nel quale il Beneficiario della garanzia è venuto a conoscenza delle circostanze che hanno motivato il diritto.

VIII. Legge regolatrice

Il rilascio della garanzia motore è regolato dalla legge tedesca. Giurisidizione è Ulm, Germania

IX. Diritti legali

I diritti legali riconosciuti al Beneficiario della garanzia nel caso in cui il Dispositivo di controllo aggiuntivo presenti un difetto al momento del passaggio del rischio ai sensi della Parte III, Titolo I, del Codice del consumo non possono essere limitati dalla presente garanzia motore, bensì continuano a esistere immutati.

Il Beneficiario della garanzia gode dei diritti stabiliti dall‘articolo 133 del Codice del consumo, che non può essere limitato dalla presente garanzia motore.

X. Disposizioni finali

Se singole disposizioni di queste condizioni di garanzia dovessero essere o divenire inefficaci, non viene compromessa la validità di tutte le altre disposizioni.